previsto passaggio di una intera unita',composta da piu' di 35 persone appartenenti agli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 ad esclusione dei Vigili del Fuoco della Repubblica Italiana, od il previsto passaggio con i loro veicoli speciali, dovra' essere comunicato alla competente Autorita' dello Stato di passaggio.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art8 · fonte su Normattiva