- 1)Per il passaggio, le persone prese in consegna non necessitano ne' di un documento di viaggio valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto.
- 2)I beni e mezzi di prova sequestrati sono esenti da divieti e dalle limitazioni vigenti per il traffico delle merci transfrontaliero. Non si ricorre ad una procedura doganale formale.
Testo vigente dal 21 novembre 1988
