• 1)Le Autorita' dello Stato di passaggio accordano agli Organi di cui all'Articolo 1 comma 1 dell'altro Stato contraente la stessa protezione ed assistenza come ai corrispondenti propri Organi. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di passaggio per la protezione sia dei predetti propri organi nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, sia delle loro funzioni stesse, devono essere applicate ai reati commessi, nel territorio dello Stato di passaggio, nei confronti dei corrispondenti organi dell'altro Stato contraente.
  • 2)Gli atti penalmente rilevanti che vengono commessi nello Stato di passaggio da un Organo di cui all'Art. 1 comma 1 e 2 dell'altro Stato contraente, dovranno essere comunicati immediatamente all'Autorita' competente dello Stato cui appartiene l'Organo.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art9 · fonte su Normattiva