[1]degli agenti dello Stato
[2]Le Autorita' di ciascuno Stato accorderanno agli agenti dell'altro Stato, per l'esercizio delle loro funzioni nelle condizioni previste dalla presente Convenzione, la stessa protezione ed assistenza accordate ai propri agenti. In caso di infrazione commessa contro gli agenti di uno degli Stati, durante l'esercizio delle loro funzioni sul territorio dell'altro Stato nelle condizioni previste nella presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni penali che reprimono un simile fatto commesso contro gli agenti di questo ultimo Stato, incaricati di un servizio corrispondente.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
