1. Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti nell'articolo 3, compreso l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento. 2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformita' con i trattati di assistenza giudiziaria eventualmente in vigore tra di loro. In assenza di tali trattati, gli Stati Parti si prestano assistenza in conformita' con la propria legislazione nazionale.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
