1. Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti nell'articolo 3, compreso l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento. 2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformita' con i trattati di assistenza giudiziaria eventualmente in vigore tra di loro. In assenza di tali trattati, gli Stati Parti si prestano assistenza in conformita' con la propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art12 · fonte su Normattiva