Le autorita' italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva. Le autorita' brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate notizie sulle condizioni generali di vita in Brasile, nonche' sulle particolari condizioni di ambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste. Le autorita' italiane promuoveranno un'adeguata diffusione di dette notizie, allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art11 · fonte su Normattiva