Le autorita' brasiliane procederanno alla selezione definitiva degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente. Paragrafo 1. - Il Governo brasiliano manterra' in Italia, per i fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnico di selezione. Paragrafo 2. - Le spese per il funzionamento e l'attivita' di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano. Paragrafo 3. Il Governo italiano dara' ogni appoggio perche' detto Servizio possa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventuali prove pratiche per l'accertamento dell'idoneita' professionale degli emigranti. Il servizio tecnico brasiliano concordera' previamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il lavoro organizzativo delle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorie da selezionare.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art12 · fonte su Normattiva