Il Governo brasiliano concedera' particolari facilitazioni per la costituzione e l'attivita' di associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo di favorire e aiutare l'emigrazione italiana. Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle autorita' brasiliane, sentita la Rappresentanza diplomatica italiana. Tali associazioni avranno facolta' di sottoporre alle competenti autorita' delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art17 · fonte su Normattiva