Le autorita', italiane concederanno in base alle norme vigenti in materia il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sara' richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'articolo 45. Paragrafo unico. - Il mantenimento di tale emigrante in Brasile sino al suo imbarco verra' assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verra' assicurato dal Governo italiano.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art31 · fonte su Normattiva