Il Comitato Misto, che svolgera' la sua azione in collaborazione con gli Organi competenti dei due Governi, avra' le seguenti principali attribuzioni:
- a)proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell'articolo 5;
- b)suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell'articolo 29 e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;
- c)esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati, secondo il disposto dell'articolo 31;
- d)prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autorita' competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;
- e)chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;
- f)elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso;
- g)trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
