Il Comitato Misto, che svolgera' la sua azione in collaborazione con gli Organi competenti dei due Governi, avra' le seguenti principali attribuzioni:

  • a)proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti nell'articolo 5;
  • b)suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell'articolo 29 e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico di detto articolo, che gli enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;
  • c)esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati, secondo il disposto dell'articolo 31;
  • d)prospettare, in materia di previdenza sociale, alle autorita' competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;
  • e)chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;
  • f)elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso;
  • g)trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art48 · fonte su Normattiva