1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne la Repubblica Popolare Ungherese:
  • 1)le imposte sul reddito (jovedelemadok);
  • 2)le imposte sugli utili (nyeresegadok);
  • 3)l'imposta speciale d'impresa (vallalati kulonado);
  • 4)l'imposta sulla proprieta' edilizia (hazado);
  • 5)l'imposta sul valore delle proprieta' edilizie (hazertekado);
  • 6)l'imposta sulle aree edificabili (telekado);
  • 7)il contributo di sviluppo comunale (kozsefejlesztesi hozzajarulas);
  • 8)il diritto sui dividendi e sui pagamenti di utili delle societa' commerciali (a kereskedelmi tarsasagok osztalek es nyereseg kifizetesei utani illetek); (qui di seguito indicate quali "imposta ungherese"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;509~art2 · fonte su Normattiva