Indice completo degli articoli
Penale
Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Legge 23 luglio 1980, n. 511
- Aggiornato al
- 3 settembre 1980
- Articoli
- 42
- Versioni storiche
- 44
- Art. 1senza rubrica
- Art. 2Oggetto dell'estradizione
- Art. 3Limiti soggettivi all'estradizione
- Art. 4Eccezioni all'obbligo di estradizione
- Art. 5Reati politici
- Art. 6Domande d'estradizione e documenti a sostegno
- Art. 7Arresto della persona di cui è chiesta l'estradizione
- Art. 8Arresto provvisorio
- Art. 9Esecuzione della domanda di estradizione
- Art. 10Consegna dell'individuo
- Art. 11Consegna rinviata o condizionata
- Art. 12Concorso di domanda di estradizione
- Art. 13Limiti alla chiamata in causa della persona estradata
- Art. 14Esclusione dell'applicazione della pena capitale
- Art. 15Informazione sul risultato del procedimento penale
- Art. 16Consegna di oggetto
- Art. 17Estradizione in transito
- Art. 18Modalità di comunicazione
- Art. 19Spese
- Art. 20Rapporti con altri accordi internazionali
- Art. 21Limiti temporali
- Art. 22Obbligo di assistenza giudiziaria
- Art. 23Oggetto dell'assistenza giudiziaria
- Art. 24Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria
- Art. 25Richiesta di assistenza giudiziaria
- Art. 26Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria
- Art. 27Notifica di atti e di documenti
- Art. 28Mancanza di indirizzo o di competenza
- Art. 29Attestato di notifica
- Art. 30Impossibilità di esecuzione
- Art. 31Rifiuto di assistenza giudiziaria
- Art. 32Protezione dei testimoni e degli esperti
- Art. 33Comparizione di persone detenute
- Art. 34Comunicazione di estratti del casellario giudiziario
- Art. 35Spese
- Art. 36Presa a carico del procedimento penale
- Art. 37Obbligo della presa a carico del procedimento
- Art. 38Richiesta di assunzione del procedimento
- Art. 39Informazione sul risultato del procedimento penale
- Art. 40Interruzione della prescrizione
- Art. 41senza rubrica
- Art. 42senza rubrica
