Se l'estradizione della stessa persona e' chiesta per lo stesso reato o per reati diversi da piu' di uno Stato, la Parte Contraente richiesta decidera' in merito all'estradizione tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto del grado di entita' dei reati e del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' dell'individuo richiesto e della possibilita' di un'ulteriore estradizione verso un altro Stato.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art12 · fonte su Normattiva