Art. 12 — Concorso di domanda di estradizione
Se l'estradizione della stessa persona e' chiesta per lo stesso reato o per reati diversi da piu' di uno Stato, la Parte Contraente richiesta decidera' in merito all'estradizione tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto del grado di entita' dei reati e del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' dell'individuo richiesto e della possibilita' di un'ulteriore estradizione verso un altro Stato.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
