Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 40 — Interruzione della prescrizione
La richiesta di assunzione del procedimento penale interrompe la prescrizione nello Stato richiesto. La prescrizione si interrompera' nel momento in cui la richiesta di assunzione del procedimento penale sara' stata inviata allo Stato richiesto.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
