Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 39 — Informazione sul risultato del procedimento penale
- 1)Lo Stato richiesto informera' lo Stato richiedente, per le vie previste all'articolo 24 delle disposizioni adottate a seguito della richiesta nonche' del risultato del procedimento penale, e, se e' il caso, vi alleghera' l'originale dell'atto giudiziale, la sua copia o fotocopia autenticata della sentenza definitiva.
- 2)Gli eventuali diritti dello Stato richiesto o di una terza persona sugli oggetti consegnati rimarranno inalterati. Gli atti e gli oggetti consegnati saranno restituiti nel piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
