Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 4 — Eccezioni all'obbligo di estradizione
L'estradizione sara' rifiutata:
- a)se il reato, secondo la legge della Parte richiesta, e' stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte stessa;
- b)se, per questo reato, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento o l'azione penale non sono consentite a causa di prescrizione o di sopraggiunta amnistia o per altre ragioni che impediscano l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione della pena;
- c)se, in una delle due Parti il reato che motiva la richiesta e' previsto esclusivamente dalla legislazione sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o valutarie;
- d)se in una delle due Parti il reato che motiva la richiesta consiste unicamente nella violazione dell'obbligo militare;
- e)se per lo stesso reato e' stata pronunciata una condanna definitiva dalle autorita' della Parte richiesta o se e' in corso un procedimento di queste stesse autorita' a carico della persona di cui e' richiesta l'estradizione;
- f)se i reati sono stati commessi fuori dal territorio della Parte richiedente da uno straniero e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento degli stessi reati commessi fuori del suo territorio;
- g)se in una delle due Parti il reato e' perseguibile solo dietro querela della parte lesa e questa non ha presentato la querela in tempo debito; quando il diritto della Parte Contraente richiedente non esige la querela della parte lesa, la Parte Contraente richiesta calcolera' i termini fissati dal proprio diritto per la presentazione della querela a partire dal giorno in cui la parte lesa, ha appreso che la persona incriminata si trova sul territorio, della predetta Parte Contraente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
