Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 7 — Arresto della persona di cui è chiesta l'estradizione
- 1)Ricevuta la domanda di estradizione corrispondente alle condizioni della Convenzione, la Parte Contraente richiesta adottera' senza indugi le misure atte a rintracciare la persona di cui e' richiesta l'estradizione e, se necessario, procedera' al suo arresto.
- 2)Se i dati comunicati non sono sufficienti per l'esecuzione della domanda di estradizione, la Parte Contraente richiesta chiedera' il completamento della domanda indicando le parti mancanti. La Parte Contraente richiesta potra' Fissare alla Parte Contraente richiedente un termine di due mesi al massimo per tale scopo; su domanda motivata della Parte Contraente richiedente il termine potra' essere prorogato al massimo di un mese.
- 3)Se la Parte Contraente richiedente non provvede al completamento richiesto nel termine fissato al comma 2, la persona di cui e' domandata l'estradizione sara' scarcerata. In questo caso e' sempre ammessa una nuova domanda di estradizione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
