[1]Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali fra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia; Considerato che le violazioni alle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi; Convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere piu' efficacemente realizzata con la cooperazione fra le due Amministrazioni doganali; Tenuta presente la raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa; Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si presteranno mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle disposizioni doganali dei loro Paesi.

Testo vigente dal 8 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512~art1 · fonte su Normattiva