Ai fini del presente Accordo si intendono:

  • a)per "disposizioni doganali" - l'insieme delle norme legali e regolamentari applicabili all'importazione, alla esportazione, al transito e ai depositi doganali di merci, ovvero alla introduzione ed all'uscita dei mezzi di pagamento, sia che riguardino la riscossione dei dazi e degli altri diritti doganali sia che si riferiscano alle misure di proibizione, di restrizione e di controllo;
  • b)per "Amministrazioni doganali" - le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto a).

Testo vigente dal 8 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512~art2 · fonte su Normattiva