Ai fini del presente Accordo si intendono:
- a)per "disposizioni doganali" - l'insieme delle norme legali e regolamentari applicabili all'importazione, alla esportazione, al transito e ai depositi doganali di merci, ovvero alla introduzione ed all'uscita dei mezzi di pagamento, sia che riguardino la riscossione dei dazi e degli altri diritti doganali sia che si riferiscano alle misure di proibizione, di restrizione e di controllo;
- b)per "Amministrazioni doganali" - le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto a).
Testo vigente dal 8 luglio 1967
