Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
