Art. 24 — Trasmissione delle richieste di collaborazione giudiziaria
Le autorita' giudiziarie delle Parti contraenti trasmetteranno le proprie richieste di assistenza giudiziaria - purche' la presente Convenzione non contenga altre disposizioni - per una Parte tramite il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana, per l'altra Parte tramite il Ministero della Giustizia o il Procuratore Generale della Repubblica Popolare Ungherese.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
