- 1)La presente Convenzione entrera' in vigore dopo 30 (trenta) giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di avere vigore dopo un anno a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'avra' denunciata.
- 2)Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di aver vigore: la Convenzione fatta a Roma il 6 aprile 1922 sulla protezione reciproca dei cittadini nonche' le Dichiarazioni fatte a Roma il 29 settembre 1883 e a Vienna il 16 ottobre 1883 sulla comunicazione reciproca degli estratti dal registro di stato civile e degli atti di naturalizzazione.
[2]In fede di che i Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli alla presente Convenzione.
[3]Fatto a Budapest, il 26 maggio 1977, in duplice esemplare in lingua francese.
[4]In nome della Repubblica italiana FRANCESCO PAOLO BONIFACIO In nome della Repubblica Popolare Ungherese KOROM MIHALY
[5]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
Testo vigente dal 3 settembre 1980
