[1]N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Ungherese

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati la estradizione, nonche' l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale hanno convenuto di concludere a questo proposito una convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:

[4]Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Ministro della giustizia;

[5]Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. MIHALY KOROM, Ministro della giustizia.

[6]I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[7]ARTICOLO 1. (Obbligo di estradizione)

[8]Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, dietro richiesta, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e delle norme di procedura del loro diritto interno, gli individui perseguiti o condannati dalle Autorita' giudiziarie dell'altro Stato.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art1 · fonte su Normattiva