[1]N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Ungherese
[3]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati la estradizione, nonche' l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale hanno convenuto di concludere a questo proposito una convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:
[4]Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Ministro della giustizia;
[5]Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. MIHALY KOROM, Ministro della giustizia.
[6]I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
[7]ARTICOLO 1. (Obbligo di estradizione)
[8]Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, dietro richiesta, secondo le norme ed alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e delle norme di procedura del loro diritto interno, gli individui perseguiti o condannati dalle Autorita' giudiziarie dell'altro Stato.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
