- 1)Il tribunale richiesto, nella esecuzione delle commissioni rogatorie, applica le leggi del proprio Paese.
- 2)Tuttavia, su espressa richiesta del tribunale richiedente, il tribunale richiesto dovra':
- a)eseguire la commissione rogatoria secondo le forme precisate dal tribunale richiedente, se queste non sono contrarie alla legislazione del suo paese;
- b)informare, in tempo utile, il tribunale richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, compatibilmente con le leggi della Parte Contraente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
