• 1)Il tribunale richiesto, nella esecuzione delle commissioni rogatorie, applica le leggi del proprio Paese.
  • 2)Tuttavia, su espressa richiesta del tribunale richiedente, il tribunale richiesto dovra':
  • a)eseguire la commissione rogatoria secondo le forme precisate dal tribunale richiedente, se queste non sono contrarie alla legislazione del suo paese;
  • b)informare, in tempo utile, il tribunale richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, compatibilmente con le leggi della Parte Contraente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art14 · fonte su Normattiva