[1]' di esecuzione delle commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali

[2]1. Nell'eseguire le commissioni rogatorie per l'effettuazione di singoli atti processuali, l'istituzione richiesta applica la legislazione del proprio Stato. Tuttavia, su richiesta dell'istituzione richiedente, essa puo' applicare le norme processuali della Parte Contraente dalla cui istituzione proviene la commissione rogatoria, nella misura in cui queste non siano in contrasto con la legislazione della Parte Contraente richiesta. 2. Se l'istituzione richiesta non e' competente ad eseguire la commissione rogatoria, essa la trasmette all'istituzione competente. 3. Su richiesta dell'istituzione richiedente, l'istituzione richiesta comunica, a tempo debito, ad essa ed alle parti interessate, la data e il luogo di esecuzione della rogatoria affinche' queste possano assistervi in conformita' della legislazione della Parte Contraente richiesta. 4. Se la commissione rogatoria non ha potuto essere eseguita, i documenti vengono restituiti all'istituzione richiedente e contemporaneamente vengono comunicati i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art7 · fonte su Normattiva