delle commissione rogatorie 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorita' richiesta applica la propria legge. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta puo' applicare le norme processuali dell'altra Parte contraente, a condizione che queste non contrastino con i principi generali della sua legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta comunica a detta autorita', nonche' alle parti interessate, in tempo utile, la data ed il luogo dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' giudiziarie, le parti interessate ed i loro rappresentanti possono assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, a meno che cio' non sia contrario alla legislazione della Parte contraente richiesta. 3. Se l'autorita' indicata nella domanda non e' competente, la richiesta viene trasmessa all'autorita' competente. 4. L'autorita' richiesta adotta, per quanto possibile, le misure necessarie per individuare l'indirizzo, ove questo sia inesattamente indicato nella richiesta. 5. L'autorita' richiesta invia all'autorita' richiedente gli atti e i documenti assunti in esecuzione della commissione rogatoria. Se la commissione rogatoria non e' stata eseguita, l'autorita' richiesta invia tempestivamente i documenti e gli atti ricevuti e comunica all'autorita' richiedente i motivi che hanno impedito l'esecuzione. 6. La commissione rogatoria deve essere eseguita nel minor tempo possibile.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art6 · fonte su Normattiva