I Ministeri della giustizia delle Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, su domanda, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione, nonche' ogni altra informazione sulle disposizioni di legge in vigore.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art22 · fonte su Normattiva