[1]di informazioni

[2]I Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti, con le modalita' previste nell'art. 4 della presente Convenzione, si forniranno reciprocamente, su richiesta, informazioni relative alla legislazione in vigore o che era in vigore in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art15 · fonte su Normattiva