[1]di informazioni
[2]I Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti, con le modalita' previste nell'art. 4 della presente Convenzione, si forniranno reciprocamente, su richiesta, informazioni relative alla legislazione in vigore o che era in vigore in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
