L'invio o la ricezione degli atti citati negli articoli 19 e 20 avviene per via diplomatica o consolare, senza che necessiti allegare una traduzione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
L'invio o la ricezione degli atti citati negli articoli 19 e 20 avviene per via diplomatica o consolare, senza che necessiti allegare una traduzione.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art21 · fonte su Normattiva