In deroga all'articolo 67, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nel settore dei piselli, delle fave e delle favette diversi dai prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 1 per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto di prezzo risultante dall'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
