In deroga all'articolo 67 il livello dei vari importi previsti nel settore dei semi oleosi e diversi dai prezzi di cui all'articolo 79, paragrafo 2 viene fissato tenendo conto per la Grecia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto che deriva dall'applicazione dell'articolo 79, paragrafo 2.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
