Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
