1. Per i piselli, le fave e le favette il prezzo limite applicabile in Grecia al 1 gennaio 1981 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono simili il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adesione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo limite per tali prodotti. Il prezzo da applicare in Grecia non puo' tuttavia essere superiore al prezzo limite comune. 2. L'importo dell'aiuto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, e' diminuito, per questi prodotti raccolti in Grecia, di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo limite applicato in Grecia ed il prezzo limite comune. Fatta salva l'applicazione del comma precedente, l'importo dell'aiuto in causa per un prodotto trasformato in Grecia e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Grecia all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Agli importi risultanti dall'applicazione del primo e secondo comma si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art105 · fonte su Normattiva