[1]1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' applicare le proprie norme per l'ammissione delle varieta' delle specie agricole od orticole o del materiale di base delle specie forestali, nonche' le sue norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi e di piante agricole, orticole e forestali. 2. La Repubblica ellenica:

  • a)prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente e al piu' tardi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1 alle disposizioni comunitarie relative, rispettivamente, all'ammissione delle varieta' o del materiale di base ed alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
  • b)puo' limitare totalmente o parzialmente, prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli ed orticoli alle sementi ed ai materiali delle varieta' ammesse sul suo territorio; questa disposizione si applica anche al materiale di base per quanto concerne il materiale forestale di riproduzione, c) esporta verso il territorio degli Stati membri attuali soltanto sementi e materiali da moltiplicazione conformi alle disposizioni comunitarie.

[2]3. Prima del 31 dicembre 1985 si puo' decidere, secondo la procedura del Comitato permanente delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, di liberalizzare progressivamente gli scambi delle sementi e dei materiali da moltiplicazione di talune specie tra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale, non appena si costati che le condizioni per una tale liberalizzazione sono soddisfatte.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art113 · fonte su Normattiva