1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva. Puo' tuttavia essere derogato al principio della degressivita' per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV. 2. II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
