1. La Repubblica ellenica non spedisce, dalle sue regioni determinate secondo la procedura del Comitato veterinario permanente in base alle garanzie offerte, verso il territorio degli altri Stati membri nessun animale della specie bovina o suina ne' carni fresche delle specie bovina, suina, caprina ed ovina fintanto che in tali regioni sia trascorso un periodo di dodici mesi dal manifestarsi dell'ultimo focolaio di afta epizootica da virus esotico o dall'ultima vaccinazione contro questa malattia. 2. Prima del 31 dicembre 1985 si procedera' ad un esame della situazione in materia di afta epizootica da virus esotico. Al piu' tardi al 1 luglio 1984 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione con proposte allo scopo di adottare le disposizioni comunitarie appropriate in questo settore.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art112 · fonte su Normattiva