1. La Repubblica ellenica non spedisce, dalle sue regioni determinate secondo la procedura del Comitato veterinario permanente in base alle garanzie offerte, verso il territorio degli altri Stati membri nessun animale della specie bovina o suina ne' carni fresche delle specie bovina, suina, caprina ed ovina fintanto che in tali regioni sia trascorso un periodo di dodici mesi dal manifestarsi dell'ultimo focolaio di afta epizootica da virus esotico o dall'ultima vaccinazione contro questa malattia. 2. Prima del 31 dicembre 1985 si procedera' ad un esame della situazione in materia di afta epizootica da virus esotico. Al piu' tardi al 1 luglio 1984 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione con proposte allo scopo di adottare le disposizioni comunitarie appropriate in questo settore.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
