[1]Gli importi compensativi sono fissati come segue:

[2]1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo d'intervento, prendendo in considerazione

[3]- il rapporto dei prezzi sul mercato greco oppure - il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.

[4]Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59. Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, primo trattino il rapporto costatato deve essere ravvicinato al rapporto esistente tra i prezzi di entrata secondo le regole stabilite all'articolo 59. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n° 2727/75 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo di coefficienti da determinare. 3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, nel caso di prodotti trasformati a base di frumento tenero e di frumento duro l'importo compensativo viene fissato ad un livello che tenga conto anche dell'eventuale aiuto nazionale che la Repubblica ellenica dovesse mantenere in forza dell'articolo 69 per il frumento destinato all'industria molitoria.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art97 · fonte su Normattiva