L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5 della decisione del 21 aprile 1970 e' integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. La deroga di cui all'articolo 15, punto 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio non influisce sull'importo dei diritti dovuti a norma del primo comma. La Comunita' restituisce alla Repubblica portoghese, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari sulla base del prodotto nazionale lordo, secondo le seguenti modalita': - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe al Portogallo per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art374 · fonte su Normattiva