Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia:
- a)qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima;
- b)qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
