Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia:

  • a)qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima;
  • b)qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art60 · fonte su Normattiva