1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 59 i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato greco, il prezzo da applicare in questo Stato membro e' calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili concorrenti praticati nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
