Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione della Repubblica ellenica e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dalla adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
