Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione della Repubblica ellenica e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dalla adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art148 · fonte su Normattiva