Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Repubblica ellenica, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questo Stato alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
