Art. 37 (Protocollo 9)
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
