L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione: "La Commissione e composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
Testo vigente dal 10 marzo 1980
