La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 49 ed effettuate da residenti in Grecia. Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunita' e dalla Banca Europea per gli Investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalita':

  • a)per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unita' di conto europee;
  • b)detto massimale e' aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20% rispetto a quello fissato per il 1981.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art53 · fonte su Normattiva