1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' mantenere restrizioni quantitative sotto forma di contingenti globali per i prodotti ed i quantitativi elencati nell'allegato V, in deroga temporanea agli elenchi comuni di liberalizzazione di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70, n° 1439/74 e n° 2532/78. Detti prodotti saranno completamente liberalizzati al 1 gennaio 1986 ed i contingenti verranno progressivamente rialzati fino a tale data. Le modalita' per l'aumento dei contingenti saranno identiche a quelle stabilite nell'articolo 36. Se per uno di questi prodotti le importazioni effettuate per due anni consecutivi sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, la Repubblica ellenica abolisce le restrizioni quantitative in vigore nel caso in cui il prodotto in causa sia liberalizzato nei confronti degli Stati membri attuali. 2. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica non liberalizza, nei confronti dei paesi terzi, prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, ne' accorda ai paesi terzi qualsiasi vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. La Repubblica ellenica non liberalizza nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale o dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74, ne' accorda a detti paesi qualsiasi altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale o ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74 in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. 3. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica mantiene restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato VI non ancora liberalizzati dalla Comunita' nella sua composizione attuale e che la Repubblica ellenica non ha ancora liberalizzato nei confronti di quest'ultima. I quantitativi dei contingenti applicabili nel 1981 ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74, eccettuati i paesi indicati nell'articolo 120, ed ai paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 sono fissati in tale allegato. Ogni eventuale modifica di questi contingenti puo' aver luogo soltanto in conformita' delle procedure comunitarie.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art115 · fonte su Normattiva