1. Al 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE; tuttavia quanto ai prodotti elencati nell'allegato VII, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1985, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate. Il calendario ed il ritmo di allineamento di questi prodotti sono identici a quelli fissati nell'articolo 31. 2. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali stabiliti o calcolati si applicano ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti di paesi terzi, come stabilito dall'articolo 64. In nessun caso le importazioni in Grecia provenienti da paesi terzi possono fruire di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
