[1]Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 58 e 59, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;

  • b)negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

[2]4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art61 · fonte su Normattiva