1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento. L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 e' tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale ed in Grecia. 2. Per i semi oleosi i prezzi indicativi o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
