1. Nel settore dei cereali, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano ai prezzi di intervento. 2. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art111 · fonte su Normattiva